Art. 7-quinquies — Definizioni

((1. Ai fini del presente Titolo si intendono per:

  • a)«obbligazioni bancarie garantite»: le obbligazioni emesse da banche nell'ambito delle operazioni indicate all'articolo 7-sexies;
  • b)«attivi idonei»: gli attivi indicati agli articoli 7-novies e 7-decies;
  • c)«attivita' liquide»: le attivita' indicate all'articolo 7-duodecies;
  • d)«banca emittente»: la banca che emette le obbligazioni bancarie garantite nell'ambito dell'operazione indicata all'articolo 7-sexies;
  • e)«societa' cessionaria»: la societa' indicata all'articolo 7-septies;
  • f)«patrimonio separato»: il patrimonio della societa' cessionaria costituito dalle attivita' cedute e dalle altre attivita' segregate ai sensi all'articolo 7-octies, comma 2, nell'ambito di un'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite;
  • g)«programma di emissione»: il programma di attivita' relativo all'emissione di obbligazioni bancarie garantite nel corso di un determinato periodo di tempo, anche pluriennale, e le correlate operazioni di cessione di attivi idonei, in cui i volumi previsti e le caratteristiche degli strumenti e dei contratti siano individuati in misura sufficientemente determinata e autorizzati dalla Banca d'Italia;
  • h)«deflusso netto di liquidita'»: i deflussi per i pagamenti in scadenza in un determinato giorno di calendario, inclusi i pagamenti per capitale e interessi e i pagamenti dovuti in relazione ai contratti derivati del programma di emissione, al netto degli afflussi per pagamenti in scadenza nello stesso giorno di calendario per i diritti di credito connessi alle attivita' di copertura;
  • i)«Stati ammessi»: gli Stati appartenenti allo Spazio economico europeo e la Confederazione elvetica.)) 18
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190

18

Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Le disposizioni del Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata dal presente decreto legislativo, si applicano alle obbligazioni bancarie garantite emesse a partire dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative".

Testo vigente dal 1 dicembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-04-30;130~art7quinquies · fonte del testo

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