Misure di accelerazione dei procedimenti concernenti infrastrutture e attivita' energetiche strategiche Nei casi di procedimenti amministrativi per lo svolgimento di attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, ivi inclusi quelli relativi alla perforazione di pozzi, al rilascio, alla proroga o alla modificazione di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi, qualora la regione interessata, entro il termine di 45 giorni dalla ricezione dalla documentazione a corredo dell'istanza, non si sia espressa sull'intesa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, assegna alla regione medesima un termine non superiore a sessanta giorni per provvedere. Qualora il mancato rispetto del termine per l'espressione dell'intesa regionale si verifichi nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il termine assegnato ai sensi del primo periodo del presente comma non e' superiore a trenta giorni. Entro il termine assegnato ai sensi del primo e del secondo periodo del presente comma, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove un'apposita interlocuzione con la regione interessata al fine di acquisire le ragioni del ritardo e ogni elemento utile affinche' la regione medesima si esprima sull'intesa. L'interlocuzione non sospende il decorso del termine assegnato ai sensi del primo periodo del comma. Qualora la regione non si esprima entro il termine assegnato ai sensi del comma 1 e l'inerzia risulti idonea a compromettere il tempestivo svolgimento di attivita' di interesse strategico nazionale concernenti la sicurezza energetica, la continuita' degli approvvigionamenti energetici o la tutela dell'unita' economica della Repubblica, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata e nel rispetto del principio di leale collaborazione, nomina un commissario ad acta al quale e' attribuito il potere di rendere, in sostituzione della regione interessata, l'intesa, assegnando il termine entro il quale provvedere. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della regione interessata. Il commissario ad acta, nello svolgimento delle attivita' propedeutiche all'adozione dell'atto sostitutivo, assicura forme adeguate di pubblicita' e informazione dei territori e dei comuni interessati in ordine ai profili tecnici, socioeconomici e alle tutele ambientali del progetto. Il Consiglio dei ministri, con la deliberazione di cui al comma 2 o con successiva deliberazione, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, puo' nominare un subcommissario, che coadiuva il commissario ad acta nello svolgimento delle attivita' a esso attribuite. In caso di assenza o impedimento temporaneo del commissario ad acta, il subcommissario ne esercita le funzioni. Il commissario ad acta di cui al comma 2 puo', altresi', essere nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su richiesta motivata della regione interessata, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al commissario ad acta e al subcommissario non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 10 settembre 2026
