Ai fini della redazione e dell'aggiornamento del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, il termine, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 516-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte delle Autorita' di bacino distrettuali, degli enti di governo dell'ambito e degli altri enti territoriali delle informazioni e dei documenti necessari alla definizione del Piano medesimo e' fissato, per l'anno 2023, in centotrenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso nel sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Entro il termine di cui al primo periodo sono ammesse eventuali integrazioni documentali da parte dei soggetti proponenti che gia' abbiano provveduto alla trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti. Al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR e del Piano degli investimenti complementari al PNRR (PNC) e supportare il rilascio delle cauzioni che le imprese forniscono per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della normativa vigente, la societa' SACE S.p.A., con riferimento alle garanzie su cauzioni, rilasciate, entro il ((31 dicembre 2024)), a condizioni di mercato ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, puo' ricorrere, operando secondo adeguati criteri prudenziali, a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato, anche per ridurre i livelli di concentrazione degli impegni gestiti a valere sulle risorse disponibili rispettivamente sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e sul Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fermi restando i limiti massimi di impegno assumibili ai sensi della vigente normativa di riferimento. La societa' SACE S.p.A. da' comunicazione, con le modalita' previste rispettivamente dalla convenzione di cui all'articolo 64, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, e dalla convenzione di cui all'articolo 6, comma 9-quinquies, del decreto-legge n. 269 del 2003, del ricorso agli strumenti e alle tecniche di cui al comma 1 e dei relativi effetti in termini di diversificazione e miglioramento qualitativo del portafoglio di garanzie perfezionate, gestito dalla medesima SACE, e di facilitazione dell'accesso delle imprese al credito, per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica strumentali alla realizzazione degli interventi e all'assolvimento degli impegni previsti dal PNRR e dal PNC. Gli eventuali proventi rivenienti dal ricorso a riassicuratori e contro-garanti del mercato privato sono versati a seconda dei casi al Fondo di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 76 del 2020 o al Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-quater, del decreto-legge n. 269 del 2003, salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio. Dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR in materia di collegamenti ad alta velocita' con l'Europa, all'articolo 1, comma 694, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)le parole: "comprese tra i siti di interesse nazionale 'ex SLOI ed ex Carbochimica' e" sono soppresse;
  • b)sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate, oltre che per gli interventi di cui al primo periodo, anche per un intervento di progettazione di natura specialistica e per le relative attivita' connesse, concernente le predette aree, finalizzato a individuare le modalita' necessarie, sotto il profilo giuridico, tecnico e operativo, per l'utilizzo pubblico delle medesime aree, previsto nei documenti di programmazione della provincia autonoma di Trento, unitamente alle necessarie forme di finanziamento. Agli eventuali oneri eccedenti l'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo provvede la provincia autonoma di Trento con le risorse stanziate nel proprio bilancio". All'articolo 1, comma 1, lettera m), dell'Allegato V.3 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «un rappresentante della Conferenza unificata;» sono sostituite dalle seguenti: «tre rappresentanti della Conferenza unificata;».

Testo vigente dal 2 marzo 2024

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Che cosa è cambiato dal 2 marzo 2024

Confronto con la versione in vigore dal 17 novembre 2023 al 2 marzo 2024. 3 parole tolte, 1 parola aggiunta in 2 capoversi.

… societa' SACE S.p.A., con riferimento alle garanzie su cauzioni, rilasciate, entro il 31 dicembre tolto: 2023 aggiunto: 2024, a condizioni di mercato ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, … e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. tolto: 5-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR in materia di collegamenti ad …

… periodo provvede la provincia autonoma di Trento con le risorse stanziate nel proprio bilancio"aggiunto: . All'articolo 1, comma 1, lettera m), dell'Allegato V.3 al codice dei contratti pubblici, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-19;124~art17 · fonte del testo

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