Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1996 al 18 luglio 1996. 541 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: Nella programmazione annuale dei flussi di ingresso dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea prevista dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono indicate anche le possibilita' di impiego per i lavoratori stagionali in considerazione delle disponibilita' accertate attraverso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, per i settori che si avvalgono di lavoro prevalentemente stagionale. In relazione a ricorrenti esigenze stagionali per ambiti territoriali e settori determinati e per le quali sia accertabile l'indisponibilita' di offerte di lavoro da parte delle imprese interessate attraverso le loro associazioni di categoria, le commissioni regionali per l'impiego possono stipulare con le associazioni predette e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con le regioni e gli enti locali apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori di Paesi non appartenenti all'Unione europea ai posti di lavoro individuati. Le convenzioni di cui al comma 2 individuano il trattamento economico e normativo e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonche' gli eventuali incentivi diretti o indiretti, preordinati a favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi di manodopera e le misure complementari relative all'accoglienza dei lavoratori stranieri. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione centrale per l'impiego, puo' impartire direttive per la disciplina delle attivita' delle commissioni regionali per l'impiego e provvedere alla definizione di una convenzione tipo.I lavoratori avviabili sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo possono essere individuati tra quelli gia' presenti legalmente sul territorio nazionale e che risultino iscritti nelle liste di collocamento o di prenotazione. Nel caso di accertata indisponibilita' di questi ultimi o di fabbisogni aggiuntivi, possono essere rilasciate autorizzazioni all'ingresso per lavoro stagionale a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea ancora residenti all'estero. Per favorire l'attuazione del presente decreto sono stipulate apposite intese bilaterali tra le corrispondenti autorita' nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro, rispettivamente dei Paesi di partenza e di accoglienza. Per l'Italia, tali intese sono stipulate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro dell'interno. Gli uffici regionali del lavoro predispongono gli elenchi nominativi dei lavoratori stagionali provenienti dai Paesi non appartenenti all'Unione europea, nonche' dai Paesi con i quali sono state stipulate le intese di cui al comma 5. Gli uffici regionali del lavoro trasmettono i medesimi elenchi al Ministero degli affari esteri, per il rilascio dei visti di ingresso da parte delle competenti autorita' diplomatiche e consolari, nonche' al Ministero dell'interno, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno da parte delle questure competenti. Gli uffici regionali del lavoro verificano, altresi', l'effettivo avviamento al lavoro. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' il piano degli interventi di assistenza in favore di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea ammessi a soggiornare temporaneamente in Italia per motivi di carattere umanitario.".aggiunto: DECRETO DECADUTO;I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 9 DICEMBRE 1996, N. 617
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-05-17;269~art1 · fonte del testo
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