Art. 2 — Soggiorno dei lavoratori stagionali di Paesi non appartenenti all'Unione europea
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 9 DICEMBRE 1996, N. 617
Testo vigente dal 19 maggio 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 9 DICEMBRE 1996, N. 617
Testo vigente dal 19 maggio 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 19 marzo 1996 al 19 maggio 1996. 339 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: Il lavoratore stagionale di un Paese non appartenente all'Unione europea, in possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, puo' soggiornare nel territorio dello Stato per sei mesi per ciascun anno. Decorso tale termine, il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato. Il lavoratore stagionale di un Paese non appartenente all'Unione europea, ove sia documentalmente accertato il rispetto del termine di cui al comma 1, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo, per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai suoi connazionali mai entrati in Italia per motivi di lavoro. Nel primo anno di applicazione a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno diritto di precedenza i cittadini di un Paese non appartenente all'Unione europea che dimostrino di essere usciti dal territorio dello Stato e di essere rientrati in patria entro il 31 marzo 1996. A tal fine gli interessati, al momento dell'uscita dal territorio dello Stato, richiedono al competente ufficio di polizia di frontiera il rilascio di apposita attestazione. Il lavoratore stagionale di un Paese non appartenente all'Unione europea che soggiorni in Italia con un permesso di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro stagionale puo' ottenere, in presenza di una documentata offerta di lavoro a tempo indeterminato, previo rilascio del nulla-osta degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, un permesso di soggiorno della durata di due anni, rinnovabile. Fermo quanto previsto dagli articoli 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificati o introdotti dal presente decreto, il cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea che non osserva il disposto di cui al comma 1 decade dal diritto di precedenza previsto dal comma 2.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 9 DICEMBRE 1996, N. 617
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-03-19;132~art2 · fonte del testo
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