Art. 7 — Espulsione dal territorio dello Stato e norme sanzionatorie
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 9 DICEMBRE 1996, N. 617
Testo vigente dal 19 maggio 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 9 DICEMBRE 1996, N. 617
Testo vigente dal 19 maggio 1996
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Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1996 al 19 maggio 1996. 1877 parole tolte, 16 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: L'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' sostituito dal seguente: "Art. 7 (Espulsione come misura di sicurezza). - 1. Lo straniero condannato, o nei confronti del quale e' applicata la pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 dello stesso codice, puo' essere espulso dal territorio dello Stato, sempre che risulti socialmente pericoloso. 2. In caso di revoca dell'espulsione ai sensi degli articoli 207 e 208 del codice penale, il provvedimento del magistrato di sorveglianza e' comunicato al questore competente il quale, ove consentito, adotta i provvedimenti relativi al soggiorno.". L'articolo 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' sostituito dal seguente: "Art. 7-bis (Espulsione come misura di prevenzione). - 1. Gli stranieri appartenenti ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, sono segnalati dall'autorita' di pubblica sicurezza al pubblico ministero, il quale, nelle quarantotto ore successive, puo' proporre al pretore del luogo in cui la persona si trova, l'applicazione della misura di prevenzione dell'espulsione. 2. Il pretore provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro sette giorni dalla proposta, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Il termine per la notificazione o per la comunicazione dell'avviso dell'udienza e' ridotto a tre giorni. Fermo quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 7-sexies, per gli stranieri minori degli anni 18 provvede il tribunale per i minorenni. 3. L'espulsione e' disposta dal pretore quando sussistono concreti elementi per ritenere che lo straniero sia persona pericolosa per la sicurezza pubblica.". Dopo l'articolo 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono inseriti i seguenti: "Art. 7-ter (Espulsione a richiesta di parte). - 1. Nei confronti degli stranieri arrestati in flagranza o sottoposti a custodia cautelare per uno o piu' delitti, consumati o tentati, diversi da quelli indicati dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1 a 6, del codice di procedura penale e' disposta l'espulsione sempre che le esigenze cautelari per le quali e' stata applicata la custodia possano essere soddisfatte da tale misura e non sussistano inderogabili esigenze processuali. 2. L'espulsione e' altresi' disposta nei confronti degli stranieri condannati con sentenza passata in giudicato, per reati non colposi, ad una pena che, anche se costituente parte residua di maggior pena, non superi i tre anni di reclusione. 3. L'espulsione e' disposta, su richiesta dell'interessato o del suo difensore, previo parere del pubblico ministero o su richiesta dello stesso pubblico ministero dal giudice indicato dall'articolo 279 del codice di procedura penale, nel caso previsto dal comma 1, e dal giudice dell'esecuzione nel caso previsto dal comma 2. 4. Il giudice, acquisite le opportune informazioni dagli organi di polizia, accertato il possesso di passaporto o documento equipollente, sentiti il pubblico ministero e le altre parti, decide con ordinanza motivata, contro la quale puo' essere proposto ricorso per cassazione nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 311, commi 2, 3, 4 e 5, del codice di procedura penale. L'ordinanza di cui al comma 2 fissa anche la durata dell'interdizione dal territorio dello Stato. Art. 7-quater (Espulsione per motivi di sicurezza). - 1. Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, puo' disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato, previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria qualora lo straniero sia sottoposto a procedimento penale: del decreto e' data immediata notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri. Art. 7-quinquies (Provvedimento amministrativo di espulsione). - 1. Lo straniero che si trova nel territorio dello Stato in condizione irregolare deve essere espulso. 2. Si considera essere in condizione irregolare lo straniero che ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera, che e' entrato o soggiorna privo dei documenti richiesti per l'ingresso; che soggiorna nel territorio dello Stato con permesso di soggiorno scaduto da piu' di trenta giorni senza aver presentato domanda di rinnovo o di conversione di detto documento; o che soggiorna nel territorio dello Stato oltre gli otto giorni successivi all'ingresso regolare senza aver presentato domanda di permesso di soggiorno, ove prescritta. 3. Nel procedimento avente per oggetto provvedimenti relativi al permesso di soggiorno, prima dell'emanazione di un provvedimento di rifiuto, revoca o rifiuto di rinnovo, deve essere valutata la possibilita' che all'interessato venga rilasciato un permesso, sia pure a titolo diverso da quello richiesto. 4. L'espulsione, disposta con provvedimento motivato del prefetto, consiste nell'intimazione allo straniero di lasciare entro dieci giorni il territorio dello Stato. 5. Contro il provvedimento di espulsione puo' essere presentato ricorso con istanza di sospensione avanti il tribunale amministrativo regionale competente per territorio, entro sette giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento. In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino alla decisione sull'istanza di sospensione. Il ricorso e' depositato entro tre giorni dalla notificazione. Il tribunale decide entro dieci giorni dal deposito del ricorso. 6. Se l'istanza di sospensione e' respinta, in via definitiva, il provvedimento di espulsione e' eseguito con accompagnamento alla frontiera dalle forze di polizia. 7. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano al provvedimento del Ministro dell'interno di cui all'articolo 7-quater. Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni). - 1. L'espulsione consiste nell'allontanamento dal territorio dello Stato e nel divieto di rientrarvi prima di sette anni, salvo diversa disposizione contenuta nel provvedimento che la dispone. 2. Lo straniero espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando cio' non sia possibile, allo Stato di provenienza, salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, l'autorita' che ha deciso l'espulsione ritenga di accordargli una diversa destinazione, qualora possano essere in pericolo la sua vita o la sua liberta' personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali. In nessun caso e' consentita l'espulsione o il respingimento alla frontiera dello straniero verso uno Stato ove possa essere oggetto di persecuzione per i motivi sopra indicati. L'espulsione verso lo Stato di provenienza puo' essere esclusa sulla base dell'accordo di Schengen e della relativa convenzione di applicazione. 3. Il provvedimento di espulsione, e quelli concernenti l'ingresso e il soggiorno, sono comunicati o notificati all'interessato, unitamente alla indicazione delle modalita' di esecuzione e impugnazione, in lingua a lui conosciuta, o, in mancanza, in lingua inglese o francese o spagnola. 4. Salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 7-quinquies, l'esecuzione del provvedimento di espulsione e' affidata al questore, che vi provvede mediante accompagnamento immediato dello straniero alla frontiera ad opera delle forze di polizia. 5. Quando per l'esecuzione dell'espulsione, nei casi di cui agli articoli 7 e 7-bis, occorre procedere ad accertamenti supplementari in ordine alla identita' o nazionalita' della persona da espellere, ovvero all'acquisizione di documenti o visti, ovvero nei casi in cui vi sia il pericolo che la persona si sottragga all'esecuzione del provvedimento, l'autorita' giudiziaria dispone la misura dell'obbligo di dimora, ai sensi dell'articolo 283 del codice di procedura penale, per il tempo necessario e comunque non oltre trenta giorni. Con il medesimo provvedimento, l'autorita' giudiziaria prescrive all'interessato, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 283 di non allontanarsi dall'edificio o struttura indicati nel provvedimento e scelti fra quelli individuati con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri interessati, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Avverso il provvedimento e' ammesso il riesame a norma dell'articolo 309 del codice di procedura penale, ma i termini sono ridotti alla meta'. 6. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 5 e negli altri casi di espulsione da eseguirsi con accompagnamento immediato alla frontiera, qualora sussistano le esigenze di cui al comma 5, il questore, nelle more dell'esecuzione del provvedimento, rilascia allo straniero un documento provvisorio di identificazione avente validita' non superiore a trenta giorni e dispone che lo stesso si presenti durante tale periodo ad un ufficio di polizia, prescrivendo le modalita' e la frequenza della presentazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni ed integrazioni. 7. Lo straniero che, senza giustificato motivo, si allontana dall'edificio o dalla struttura di cui al comma 5 o che viola le prescrizioni impostegli a norma del comma 6, e' punito con la reclusione fino ad un anno. In deroga agli articoli 280 e 380 del codice di procedura penale, e' obbligatorio l'arresto ed e' consentita l'applicazione della misura di cui all'articolo 285 dello stesso codice. 8. E' fatto obbligo alle compagnie aree o navali di ospitare a bordo dei propri vettori gli stranieri espulsi e di rimpatriarli nel Paese cui sono stati destinati. 9. Salvo che nel caso di cui all'articolo 7-quater, non possono essere sottoposti ad espulsione:
tolto: a) gli stranieri minori di anni sedici;
tolto: b) gli stranieri regolarmente residenti in Italia da almeno cinque anni;
tolto: c) gli stranieri che vivono con parenti entro il quarto grado di nazionalita' italiana o con il coniuge di nazionalita' italiana;
tolto: d) le donne in stato di gravidanza oltre il terzo mese. 10. Restano ferme le norme generali e speciali in materia di diritto d'asilo, anche umanitario. 11. Lo straniero espulso sottoposto a procedimento penale o di prevenzione e' autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali e' necessaria la sua presenza. A tal fine, il questore competente rilascia, a richiesta dell'espulso o del suo difensore, apposita autorizzazione. Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione). - 1. Lo straniero che, su richiesta dell'autorita' di pubblica sicurezza non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire ottocentomila. 2. Se il fatto di cui al comma 1 e' commesso dallo straniero al quale e' stato notificato un provvedimento di espulsione o uno dei provvedimenti indicati dall'articolo 4, comma 12-quater, la pena e' della reclusione fino a tre anni. 3. Il cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea, che sopprime, distrugge od occulta il proprio documento di identificazione, e' punito ai sensi degli articoli 477 e 482 del codice penale. 4. Lo straniero che essendo stato espulso fa rientro nel territorio dello Stato o vi si trattiene senza autorizzazione e' punito con la reclusione dai sei mesi a tre anni. 5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, e' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida, il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti di pena di cui agli articoli 274, comma 1, lettera b), e 280, comma 1, del codice di procedura penale.".aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 9 DICEMBRE 1996, N. 617
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-03-19;132~art7 · fonte del testo
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