Art. 23-quinquies — Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico
Nelle more del riordino e della costituzione degli organi collegiali della scuola, sono fatti salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola; dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla ricostituzione dei suddetti organi, comunque non oltre il ((31 dicembre 2015)), non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi. Le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione sono bandite entro il ((30 settembre 2015)). In via di prima applicazione e nelle more del riordino degli organi collegiali, l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, stabilisce le modalita' di elezione del predetto organo, anche in deroga a quanto stabilito al comma 5, lettera a), del citato articolo 2.
Testo vigente dal 1 marzo 2015
