Art. 8-bis — Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria, amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale
In ragione del perdurare delle necessita' organizzative e funzionali conseguenti alla cessata emergenza epidemiologica da COVID-19, nonche' dell'esigenza di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, anche al fine di non disperdere le competenze e le professionalita' acquisite, ((fino al 31 dicembre 2026)) il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e per l'accesso agli elenchi regionali di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 171 del 2016 e' elevato a sessantotto anni. Fino al termine di validita' degli elenchi pubblicati ai sensi del presente articolo, non si applicano i limiti anagrafici previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Il comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' abrogato.
Testo vigente dal 31 dicembre 2025
