Art. 1-ter — Disposizioni in materia di formazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali
Nelle more del riordino della disciplina dell'accesso alla carriera dirigenziale, della valutazione della performance e della formazione iniziale e continua del personale dirigente e non dirigente delle pubbliche amministrazioni e al fine di rafforzare la capacita' funzionale delle agenzie fiscali per l'attuazione della riforma fiscale e tributaria, la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), con atti di organizzazione, adottati secondo le linee di indirizzo del Ministro per la pubblica amministrazione e con le modalita' previste a legislazione vigente, provvede alla formazione superiore, alla specializzazione e al continuo aggiornamento professionale in materia di fiscalita' del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonche' al reclutamento mediante specifico corso-concorso di dirigenti per le predette amministrazioni dotati di specifiche professionalita' tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale. Conseguentemente il Ministero dell'economia e delle finanze, le predette Agenzie e quelle di cui al comma 6 stipulano con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la SNA apposite convenzioni per definire, in particolare:
- a)l'articolazione della formazione dedicata, di carattere teorico, pratico o divulgativo, idonea a garantire, a decorrere dall'anno 2024, un volume annuo di iniziative non inferiore a quindici corsi specialistici, nonche' l'individuazione condivisa delle professionalita' cui affidare la docenza e delle sedi di svolgimento della formazione in presenza, da individuare anche tra le sedi centrali e periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;
- b)l'individuazione dei contenuti della formazione e lo sviluppo di programmi formativi differenziati per il personale dirigenziale e del comparto;
- c)la predisposizione, l'organizzazione e la gestione, stabilendone altresi' le materie specialistiche e i profili organizzativi e logistici, di specifici corsi-concorsi volti al reclutamento di personale di qualifica dirigenziale dotato di specifiche professionalita' tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale. Le convenzioni relative ai corsi-concorsi di cui al comma 1, lettera c), definiscono in particolare:
- a)gli ambiti specialistici nei quali devono essere conseguiti i titoli di studio valevoli come requisiti per l'ammissione al corso-concorso ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70;
- b)i criteri di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva e il numero delle prove di esame, di cui almeno due prove scritte;
- c)il contenuto di una o piu' ulteriori prove scritte obbligatorie di soluzione di questioni o problemi di natura tecnica, per la verifica del possesso delle capacita' tecniche e delle attitudini afferenti agli specifici compiti da svolgere presso le articolazioni interne dei Dipartimenti delle finanze e della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze o presso le agenzie fiscali;
- d)la composizione e le modalita' di nomina delle commissioni esaminatrici del concorso per l'ammissione al corso-concorso e degli esami-concorso intermedio e finale di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272;
- e)i programmi del corso, mirati a fornire ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto per l'accesso al corso medesimo. Il numero di posti destinati al corso-concorso di cui al comma 1, lettera c), e' stabilito, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, anche in deroga all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque in coerenza con la programmazione dei fabbisogni di personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali. I bandi del corso-concorso di cui al comma 1, lettera c), possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento destinata al personale dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che alla data di scadenza del bando abbia maturato almeno cinque anni di servizio. Sono ammessi a frequentare il corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti per dirigente disponibili, maggiorato del 20 per cento. Per quanto non diversamente disposto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)l'articolo 5-bis e' sostituito dal seguente: "Art. 5-bis (Formazione continua dei giudici e dei magistrati tributari). - 1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalita' della formazione continua e dell'aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 1, mediante la frequenza di corsi periodici di carattere teorico-pratico organizzati e gestiti sulla base di apposita convenzione, prioritariamente, dalla Scuola nazionale dell'amministrazione con modalita' separate e corsi distinti rispetto ai corsi di formazione destinati all'amministrazione finanziaria o, subordinatamente, dalle universita' accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19. Agli oneri per la formazione di cui al primo periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di luglio dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi medesimi";
- b)all'articolo 24, comma 1, lettera h), le parole da: "nell'ambito degli stanziamenti" fino a: "lo svolgimento dei corsi" sono soppresse;
- c)l'articolo 41 e' abrogato. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano, previa definizione in via convenzionale delle relative modalita' di attuazione, anche all'Agenzia del demanio e all'Agenzia delle entrate-Riscossione. Agli oneri per l'attivita' di cui al comma 1 si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della SNA per la parte corrispondente alla componente formativa di natura tributaria gia' ordinariamente svolta dalla medesima Scuola e, per il residuo, secondo quanto stabilito dalle convenzioni, con gli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti in favore dei quali e' svolta l'offerta formativa. Agli oneri per le attivita' di predisposizione e di gestione dello specifico corso-concorso si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti in favore dei quali i corsi-concorsi sono svolti.
Testo vigente dal 17 agosto 2023 · dal 1 gennaio 2027 cambia: testo in arrivo →
