[1]Disposizioni per la funzionalita' delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo ((nonche' disposizioni in materia di ingresso di lavoratori stranieri per motivi particolari e in materia di lavoratori frontalieri))
[2]1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Per le esigenze di funzionalita' delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, a decorrere dall'anno 2023 e fino all'anno 2027, una quota pari al 30 per cento delle risorse di cui al comma 1 e' riassegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno.». 2. Allo scopo di garantire supporto alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo delle province interessate dallo stato di emergenza, dichiarato con delibere del Consiglio dei Ministri in data 4, 23 e 25 maggio 2023, per gli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad assumere a decorrere dal 1°settembre 2023, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale ((e, comunque, non eccedente il)) 31 agosto 2024, per una spesa complessiva pari a euro 1.414.037 al lordo degli oneri a carico dello Stato, di cui euro 471.346 per l'anno 2023 ed euro 942.691 per l'anno 2024, 30 unita' di personale non dirigenziale, con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo-contabile, appartenente all'Area funzionari, da destinare alle suddette Prefetture-Uffici territoriali del Governo. A tal fine, il Ministero dell'interno puo' ricorrere anche allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici, banditi da altre amministrazioni, per la medesima Area professionale. Il Ministro dell'interno individua con proprio ((decreto)) il numero delle unita' di personale, di cui al primo periodo, da assegnare a ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del Governo. 3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il Ministero dell'interno e' autorizzato all'acquisto di strumenti e prodotti informatici destinati a potenziare la funzionalita' delle sale operative di protezione civile, per il supporto tecnico alle decisioni dei Centri coordinamento soccorsi delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e dei Centri operativi misti istituiti dai Prefetti. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 260.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024. 4. Al fine di rafforzare l'azione delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo di cui al comma 2, e' altresi' autorizzata la spesa ((,)) al lordo degli oneri a carico dello Stato, di euro 376.920 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale in servizio presso le medesime Prefetture-Uffici territoriali del Governo. 5. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», le parole: «nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione» sono soppresse. ((5-bis. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, dopo la lettera i) e' inserita la seguente: "i-bis) i lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di societa' da queste partecipate, secondo quanto risulta dall'ultimo bilancio consolidato redatto ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, operanti in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o societa' presenti nel territorio italiano";
- b)al comma 1-ter, le parole: "lettere a) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), c) e i-bis)". 5-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 13 giugno 2023, n. 83, si applicano fino al 31 dicembre 2023 ai soli lavoratori frontalieri che alla data del 31 marzo 2022 svolgevano la loro attivita' lavorativa in modalita' di telelavoro)). 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2 a 4 del presente articolo, pari a euro 1.108.266 per l'anno 2023 ed euro 1.579.611 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 17 agosto 2023
