Art. 3 — Valutazione del rendimento scolastico degli studenti
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)). Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e' abrogato. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilita' degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori modalita' applicative del presente articolo. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62
4Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 ha disposto (con l'art. 26, comma 5) che "Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, comma 1, 10, comma 1, e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122, nonche' l'articolo 2, comma 2, e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169 cessano di avere efficacia con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione".
Testo vigente dal 1 settembre 2017
