All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, dopo le parole: "dei singoli studenti" sono inserite le seguenti: "e dei dati relativi alla valutazione degli studenti,". All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 76 del 2005 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca acquisisce dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie i dati personali, sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica".

Testo vigente dal 25 novembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legge:2009-09-25;134~art1quater · fonte del testo

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