Art. 1-quater — Anagrafe degli studenti
All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, dopo le parole: "dei singoli studenti" sono inserite le seguenti: "e dei dati relativi alla valutazione degli studenti,". All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 76 del 2005 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca acquisisce dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie i dati personali, sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica".
Testo vigente dal 25 novembre 2009
