Art. 1 — Modifiche all'articolo 175 del codice di procedura penale

All'articolo 175 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La richiesta per la restituzione nel termine e' presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale e' cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.";
  • b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Se e' stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, ((l'imputato e' restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorita' giudiziaria compie ogni necessaria verifica))";
  • c)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. La richiesta indicata al comma 2 e' presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.";
  • d)al comma 3 il periodo: "La richiesta per la restituzione nel termine e' presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale e' cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi previsti dal comma 2, da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto." e' soppresso.

Testo vigente dal 24 aprile 2005

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 aprile 2005

Confronto con la versione in vigore dal 22 febbraio 2005 al 24 aprile 2005. 23 parole tolte, 25 parole aggiunte.

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Se e' stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato e' restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, tolto: se risulta dagli atti che non ha aggiunto: salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento tolto: e non ha aggiunto: o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire tolto: e sempre che l'impugnazione o l'opposizione non siano state gia' proposte dal difensore. aggiunto: ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorita' giudiziaria compie ogni necessaria verifica";

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2005-02-21;17~art1 · fonte del testo

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