Art. 6 — Proroga dei termini
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662
Testo vigente dal 23 novembre 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662
Testo vigente dal 23 novembre 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 23 settembre 1996 al 23 novembre 1996. 841 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1996 degli enti locali previsto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 444 del 1995 e' prorogato al 29 febbraio 1996. E' altresi' differito al 31 maggio 1996 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1996. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995, sino all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1996, e comunque non oltre il 29 febbraio 1996, gli enti locali possono effettuare mensilmente spese, per ciascun capitolo, in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. Gli enti locali che non hanno deliberato il bilancio di previsione per l'anno 1996 entro il termine previsto al comma 1 ed ai quali si applica l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995, sono autorizzati, fino a quando dura l'inadempienza, ad effettuare le spese per le quali sussistono obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge. L'effettuazione delle spese e' consentita in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nei predetti stanziamenti, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. Il termine per l'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 114 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per l'approvazione dei modelli relativi all'ordinamento finanziario e contabile, e' prorogato al 31 gennaio 1996. Allo scopo di consentire la tempestiva erogazione dei contributi erariali agli enti locali e lo svolgimento di altri servizi istituzionali, il Ministero dell'interno e' autorizzato a prorogare con effetto dal 1 gennaio 1996 e per il periodo massimo di dodici mesi il contratto per la locazione delle apparecchiature elettroniche del competente centro elaborazione dati, con imputazione dell'onere sul corrispondente capitolo di bilancio del proprio stato di previsione della spesa, in deroga all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonche' all'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546. Il termine per l'adeguamento dei regolamenti di contabilita' degli enti locali previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 77 del 1995, prorogato al 30 giugno 1996 dal decreto-legge n. 444 del 1995, e' ulteriormente prorogato al 30 aprile 1997. Il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, e' prorogato al 31 dicembre 1996; il termine per la definitivita' degli atti e quello per il riconoscimento del debito previsti dal comma 5 dell'articolo 10 del suddetto decreto-legge sono prorogati al 30 novembre 1996. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui, in via prioritaria, agli enti che hanno presentato domanda documentata entro il 30 giugno 1996, nella misura del 60 per cento dell'importo risultato ammissibile a mutuo. Sulla disponibilita' residua e' altresi' autorizzata a concedere mutui agli enti che hanno presentato domanda documentata dopo il 30 giugno 1996 fino al 60 per cento dell'importo risultato ammissibile a mutuo. L'eventuale residua disponibilita' e' ripartita a favore di tutti gli enti suddetti nella stessa misura percentuale calcolata sugli importi risultati ammissibili a mutuo. I mutui di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1986, n. 488, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti a totale carico dello Stato, relativi all'esercizio 1992, possono essere impegnati fino al 31 dicembre 1996. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1997 degli enti locali e' prorogato al 30 novembre 1996. E' altresi' differito al 30 novembre 1996 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1997. Ai fini della predisposizione del bilancio 1997 e dei suoi allegati, i contributi erariali ordinari, consolidati e perequativi per la fiscalita' locale spettanti ai comuni ed alle province sono considerati nel medesimo importo attribuito a ciascun ente per il 1996 con detrazione dei contributi di lire 220.400 milioni, attribuiti a valere sul fondo ordinario per l'adeguamento al tasso di inflazione, e 292.000 milioni, attribuiti a parziale restituzione delle riduzioni di trasferimenti effettuati nell'anno 1995, di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 1, e sono fatte salve eventuali rideterminazioni effettuate in sede di approvazione della legge finanziaria per il 1997. Al consolidamento dei contributi di lire 10.000 milioni in favore delle province di Catanzaro, Forli' e Vercelli e di lire 3.000 milioni, per la concessione di contributi straordinari conseguenti alla fusione dei comuni, di cui ai commi 6 e 12 dello stesso articolo 1, si provvede mediante riduzione per l'importo di lire 13.000 milioni del fondo per gli squilibri della flscalita' locale.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-09-20;492~art6 · fonte del testo
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