Art. 6 — Proroga dei termini
DECRETO DECADUTO;I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662.
Testo vigente dal 25 luglio 1996
DECRETO DECADUTO;I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662.
Testo vigente dal 25 luglio 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 1996 al 25 luglio 1996. 453 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1996 degli enti locali previsto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 444 del 1995 e' prorogato al 29 febbraio 1996. E' altresi' differito al 31 maggio 1996 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1996. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995, sino all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1996, e comunque non oltre il 29 febbraio 1996, gli enti locali possono effettuare mensilmente spese, per ciascun capitolo, in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. Gli enti locali che non hanno deliberato il bilancio di previsione per l'anno 1996 entro il termine previsto al comma 1 ed ai quali si applica l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995, sono autorizzati, fino a quando dura l'inadempienza, ad effettuare le spese per le quali sussistono obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge. L'effettuazione delle spese e' consentita in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nei predetti stanziamenti, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. Il termine per l'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 114 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per l'approvazione dei modelli relativi all'ordinamento finanziario e contabile, e' prorogato al 31 gennaio 1996. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 18-bis, del decreto-legge n. 444 del 1995 ha decorrenza dal 1 gennaio 1996. Allo scopo di consentire la tempestiva erogazione dei contributi erariali agli enti locali e lo svolgimento di altri servizi istituzionali, il Ministero dell'interno e' autorizzato a prorogare con effetto dal 1 gennaio 1996 e per il periodo massimo di dodici mesi il contratto per la locazione delle apparecchiature elettroniche del competente centro elaborazione dati, con imputazione dell'onere sul corrispondente capitolo di bilancio del proprio stato di previsione della spesa, in deroga all'articolo 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonche' all'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546. Il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, e' prorogato al 30 giugno 1996; il termine per la definitivita' degli atti previsto dal primo periodo del comma 5 dell'articolo 10 del suddetto decreto-legge e' prorogato al 31 maggio 1996aggiunto: DECRETO DECADUTO;I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-05-25;287~art6 · fonte del testo
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