Art. 1 — Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni

Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni. ((annualmente)) le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate ((nell'anno)) precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalita' e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilita' interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilita' dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarita' suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione. Ai fini del comma 3, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresi' che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in societa' controllate e alle quali e' affidata la gestione di servizi pubblici per la collettivita' regionale e di servizi strumentali alla regione, nonche' dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il rendiconto generale della regione e' parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di parifica e' allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimita' e alla regolarita' della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale. (( Il presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul sistema dei controlli interni, adottata sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno. )) Nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarita' della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita' interno comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarita' e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, e' preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali e' stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilita' finanziaria. 5 Le relazioni redatte dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dei commi precedenti sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza. Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilita', nonche' per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonche' le misure adottate per consentire la tracciabilita' dei pagamenti effettuati. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che adottano, o abbiano adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, denominato «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario», finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonche' per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria ovvero per la regione Campania al finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31 marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonche' le modalita' per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della disponibilita' annua del Fondo. Alla copertura degli oneri derivanti per l'anno 2013 dalle disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1. Il Fondo di cui al comma 9-bis e' altresi' alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, puo' essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbire secondo tempi e modalita' disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cuial comma 9-bis, per le regioni che abbiano gia' adottato il piano stesso, e' completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017. Per le restanti regioni i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro e cinque anni dall'adozione del ripetuto piano di stabilizzazione finanziaria. Conseguentemente, sono soppressi i commi 13, 14 e 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Il rendiconto e' trasmesso da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio regionale, che lo trasmette al presidente della regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perche' si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarita' dello stesso con apposita delibera, che e' trasmessa al presidente della regione per il successivo inoltro al presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto e', altresi', pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione. 5 Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente della regione una comunicazione affinche' si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione e' trasmessa al presidente del consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale. La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate. 5 La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarita' del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. ((Avverso le delibere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, di cui al presente comma, e' ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.)) 5 COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5 Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 26 febbraio - 6 marzo 2014, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 12/3/2014, n. 12), ha dichiarato: - "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni"; - "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 10, primo periodo, del decreto-legge n. 174 del 2012, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della Regione»"; - "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge n. 174 del 2012, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltro»"; - "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 11, primo periodo, nella parte in cui prevede il «presidente della regione», anziche' il «presidente del consiglio regionale»"; - "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 11, terzo periodo, del decreto-legge n. 174 del 2012"; - "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 11, quarto periodo, del decreto-legge n. 174 del 2012, nella parte in cui prevede che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziche' all'omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11"; - "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 12, del decreto-legge n. 174 del 2012, la' dove prevede che «La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono» anziche' prevedere che «L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue»"; - "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge n. 174 del 2012, nella parte in cui impone alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni dei commi 7, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni; 10, primo periodo, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della Regione»; 10, secondo periodo, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltro»; 11, primo periodo, nella parte in cui prevede il «presidente della regione», anziche' il « < i > presidente < /i > del consiglio regionale»; 11, terzo periodo; 11, quarto periodo, nella parte in cui prevede che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziche' all'omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11; 12, la' dove prevede che «La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono» anziche' prevedere che «L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue»".

Testo vigente dal 21 agosto 2014

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 39/2014

    Ha colpito questo articolo
    6 marzo 2014

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213) - promossa dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento alle proprie prerogative costituzionali ed ai principi relativi alla disciplina dei rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti ad autonomia differenziata - il quale prevede che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del citato art. 1 entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto. Infatti, una norma che, come quella impugnata, impone a un ente di adeguare il proprio ordinamento ad altre disposizioni può essere lesiva delle attribuzioni di quell'ente non di per sé, ma soltanto in quanto lo siano le altre disposizioni alle quali esso si deve adeguare. La ricorrente non poteva perciò limitarsi a impugnare il solo comma 16 dell'art. 1, ma avrebbe dovuto impugnarlo unitamente agli altri commi dello stesso articolo ai quali il comma 16 le imponeva di adeguarsi.

    Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 · Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali · Art. 148 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 3 Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 219/2013

    Illegittimità dichiarata
    19 luglio 2013

    riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e dalla Provincia autonoma di Trento, rispettivamente con i ricorsi nn. 17, 20 e 18 del 2013, riuniti i giudizi, 1) dichiara l'inammissibilità dell'intervento della Regione Molise nel giudizio promosso dalla Regione Emilia-Romagna co…

    Art. 2 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale · Art. 17 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale · Art. 26 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale · Art. 1-bis Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2014

Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 2014 al 21 agosto 2014. 43 parole tolte, 62 parole aggiunte.

… all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni. tolto: Ogni sei mesi aggiunto: annualmente le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate tolto: nel semestre aggiunto: nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Le sezioni regionali di controllo … regionale e al consiglio regionale. Il presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla tolto: sezione aggiunto: Sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione tolto: sulla regolarita' della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del aggiunto: sul sistema dei controlli interni tolto: adottatoaggiunto: , adottata sulla base delle linee guida deliberate dalla tolto: sezione aggiunto: Sezione delle autonomie della Corte dei conti tolto: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione e', altresi', inviata al presidente del consiglio regionale. aggiunto: e sui controlli effettuati nell'anno. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4, l'accertamento, da parte … regolarita' del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei contiaggiunto: . Avverso le delibere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, di cui al presente comma, e' ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228. COMMA SOPPRESSO DALLA L. …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-10;174~art1 · fonte del testo

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