In considerazione della necessita' di assicurare la prosecuzione dell'intervento volto ad affrontare la grave situazione economico-finanziaria e sanitaria della regione Molise e a ricondurre la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e finanziaria, anche al fine di adeguare i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 604 e 605, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto anche conto del contributo di solidarieta' interregionale riconosciuto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, di cui al verbale della seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 dicembre 2015, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2015, di 25 milioni di euro per l'anno 2016 e di 18 milioni di euro per l'anno 2017:

  • a)il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Molise da' esecuzione al programma operativo straordinario 2015-2018, allegato all'accordo sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2016 (rep. atti n. 155/CSR) e recepito con decreto del medesimo commissario ad acta n. 52 del 12 settembre 2016, che con il presente decreto e' approvato, ferma restando la validita' degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione;
  • b)il medesimo commissario ad acta, altresi', adotta i provvedimenti previsti dal suddetto programma operativo straordinario 2015-2018, in modo da garantire che le azioni di riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale ivi programmate siano coerenti, nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza:
  • 1)con l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico stabile del bilancio sanitario regionale, tenuto conto del livello del finanziamento del servizio sanitario definito dalla legislazione vigente;
  • 2)con gli ulteriori obblighi previsti a carico delle regioni dalla legislazione vigente. 32
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

32

La Corte Costituzionale, con sentenza 19 maggio - 23 giugno 2020, n. 116 (in G.U. 1ª s.s. 24/6/2020, n. 26), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Testo vigente dal 25 giugno 2020

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 116/2020

    Ha colpito questo articolo
    23 giugno 2020

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34- bis del d.l. n. 50 del 2017, come conv., i parametri riferiti agli artt. 6 e 13 CEDU devono considerarsi solo atti a svolgere un ruolo rafforzativo delle censure. Il rimettente, infatti - benché dichiari di porli anche in relazione agli artt. 24, 103 e 113 Cost. -, li ha menzionati inequivocabilmente solo a supporto della questione riferita agli artt. 117 e 120 Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2016 e n. 12 del 2016; ordinanza n. 286 del 2012 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, le norme CEDU non sono parametri direttamente invocabili per affermare l'illegittimità costituzionale d'una disposizione dell'ordinamento nazionale, ma costituiscono norme interposte, la cui osservanza è richiesta dall'art. 117, primo comma, Cost. ( Precedenti citati: sentenza n. 236 del 2016; ordinanze n. 21 del 2014, n. 286 del 2012, n. 180 del 2011 e n. 163 del 2010 ).

    Art. 34-bis Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 giugno 2020

Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 2017 al 25 giugno 2020. 1 parola tolta in 2 capoversi.

tolto: 1.In considerazione della necessita' di assicurare la prosecuzione dell'intervento volto ad affrontare la grave …

2) con gli ulteriori obblighi previsti a carico delle regioni dalla legislazione vigenteaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 19 maggio - 23 giugno 2020, n. 116 (in G.U. 1ª s.s. 24/6/2020, n. 26), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50~art34bis · fonte del testo

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