Art. 3-bis — Misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti ed internati
All'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato". 2. Alla legge 22 giugno 2000, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:
- b)all'articolo 4, comma 1, le parole: "sulla base delle risorse" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti delle risorse"
Testo vigente dal 20 agosto 2013
