[1]Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entita'

[2]1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 73, il comma 5 e' sostituito dal seguente comma: "5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalita' o le circostanze dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle sostanze, e' di lieve entita', e' punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.";
  • b)all'articolo 94, il comma 5 e' abrogato. ((1-bis. All'articolo 380, comma 2, lettera h), del codice di procedura penale, le parole: "salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo" sono sostituite dalle seguenti: "salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo". 1-ter. All'articolo 19, comma 5, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni")).

Testo vigente dal 22 febbraio 2014

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 53/2015

    Altra decisione
    26 marzo 2015

    Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a ), del d.l. n. 146 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2014, impugnato - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto prevede per i fatti di lievi entità un trattamento sanzionatorio unificato delle condotte aventi ad oggetto le cosiddette droghe "pesanti" e "leggere", indicate rispettivamente nelle Tabelle I e III e nelle Tabelle II e IV di cui agli artt. 13 e 14 del citato d.P.R. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, la disposizione censurata è stata ulteriormente modificata dall'art. 1, comma 24- ter , lett. a ), inserito nel d.l. n. 36 del 2014 dalla legge di conversione n. 79 del 2014 (ed entrato in vigore il 21 maggio 2014), che ha previsto per i fatti di lieve entità pene più miti rispetto a quelle stabilite in precedenza. A fronte di tale ius superveniens spetta, pertanto, al giudice a quo la valutazione in ordine alla perdurante rilevanza (ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen.) e alla non manifesta infondatezza della questione sollevata. - Per la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della questione alla luce del mutato quadro normativo, v. le citate ordinanze nn. 20/2015, 152/2014, 149/2014, 140/2014, 35/2013, 316/2012 e 296/2011.

    Art. 73 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 2 Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 22 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 23 dicembre 2013 al 22 febbraio 2014. 110 parole aggiunte.

b) all'articolo 94, il comma 5 e' abrogato. aggiunto: 1-bis. All'articolo 380, comma 2, lettera h), del codice di procedura penale, le parole: "salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo" sono sostituite dalle seguenti: "salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo". 1-ter. All'articolo 19, comma 5, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2013-12-23;146~art2 · fonte del testo

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