Art. 3 — Disposizioni in materia di immobili pubblici

Per il soddisfacimento di esigenze connesse alla valorizzazione del patrimonio pubblico, l'immobile sito in Roma, Piazza Giuseppe Verdi n. 10, e' trasferito in proprieta' allo Stato. Il temporaneo utilizzo del bene da parte dell'attuale usuario e' a titolo gratuito, con le modalita' e la durata stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni: 0a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))

  • a)dal comma 13-quater, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' alle procedure di cui ai commi 436, 437 e 438 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e alle altre procedure di dismissioni previste dalle norme vigenti ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'elenco degli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter e' sottoposto al Ministro per i beni e le attivita' culturali, il quale, nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di individuazione, provvede, attraverso le competenti soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dandone comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia del demanio apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli immobili";
  • b)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))

Testo vigente dal 9 ottobre 2010

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 2005 al 9 ottobre 2010. 180 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

… novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni: 0a) tolto: al comma 13-ter, e' aggiunto il seguente periodo: "Entro i centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco dei beni immobili da dismettere, l'Agenzia del demanio provvede alla ripubblicazione dello stesso elenco nella Gazzetta Ufficiale, nonche' sul sito INTERNET dell'Agenzia, con l'indicazione del valore base degli immobili medesimi"; aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

b) tolto: al comma 13-quinquies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sull'obbligo di rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle somme ricevute in anticipazione e dei relativi interessi puo' essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978, con imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti per gli anni successivi.". aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2005-06-17;106~art3 · fonte del testo

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