Art. 27 — Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156. IL D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156. 13.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)). 13-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)). 13-ter.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)). 13-ter.1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)). 13-ter.2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)). 13-ter.3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)). 13-quater.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)). 13-quinquies.COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. 13-sexies. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.

Testo vigente dal 9 ottobre 2010

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  9. 26 novembre 2003 — 1 gennaio 2005per un anno
  10. 8 ottobre 2003 — 26 novembre 2003per un mese
  11. 2 ottobre 2003 — 8 ottobre 2003testo originarioper 6 giorni

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 2008 al 9 ottobre 2010. 1075 parole tolte, 77 parole aggiunte in 7 capoversi.

… 24 MARZO 2006, N. 156. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156. tolto: Le procedure di valorizzazione e dismissione previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' dai commi dal 3 al 5 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche ai beni immobili di cui al comma 3 del presente articolo, nonche' a quelli individuati ai sensi del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e del comma 1 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. All'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppressi i commi 1-bis e 3. Il Ministero della difesa, con decreti da adottare d'intesa con l'Agenzia del demanio, individua beni immobili in uso all'amministrazione della difesa non pia utili ai fini istituzionali da consegnare all'Agenzia del demanio per essere inseriti in programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in materia. Relativamente a tali programmi che interessino Enti locali, si procede mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nell'ambito degli accordi di programma puo' essere previsto il riconoscimento in favore degli Enti locali di una quota del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni assentite. In sede di prima applicazione dei commi 13 e 13-bis, con decreti adottati ai sensi del medesimo comma 13-bis sono individuati:

tolto: a) entro il 28 febbraio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2007;

tolto: b) entro il 31 luglio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2007. Entro il 31 luglio 2008 il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, adotta un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, in coerenza con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica previsto dalla legislazione nazionale e regionale, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali per migliorare l'efficienza dei servizi assolti, e individua entro il 31 dicembre 2008, con le stesse modalita' indicate nel primo periodo, immobili non piu' utilizzati per finalita' istituzionali, da consegnare all'Agenzia del demanio ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione concernenti i programmi di cui ai commi aggiunto: 13.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 13-bis.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 13-ter tolto: e 13-ter.1. PERIODO SOPPRESSOaggiunto: .COMMA ABROGATO DAL D.tolto: L. 30 SETTEMBRE 2005aggiunto: LGS. 15 MARZO 2010, N. tolto: 203, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248. aggiunto: 66. 13-ter.1. tolto: Il programma di cui al comma 13-ter:

tolto: a) individua, oltre gli immobili non piu' utilizzati, anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso all'Amministrazione della difesa nei quali sono tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili;

tolto: b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando le opere da realizzare;

tolto: c) quantifica il costo della costruzione ex novo e dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate e quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove localizzazioni;

tolto: d) stabilisce le modalita' temporali delle procedure di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili non piu' in usoaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 13-ter.2. tolto: Le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni di piu' ampi compendi ancora in uso al Ministero della difesa, individuati nell'ambito del programma di cui ai commi 13-ter e 13-ter.1, sono consegnati all'Agenzia del demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali strutture sostitutive. La riallocazione puo' avvenire sia tramite la trasformazione e riqualificazione di altri immobili militari, sia con costruzioni ex novo, da realizzarsi in conformita' con gli strumenti urbanistici e salvaguardando l'integrita' delle aree di pregio ambientale anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con enti territoriali, societa' a partecipazione pubblica e soggetti privati promosse dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 15-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Per consentire la riallocazione delle predette funzioni nonche' per le piu' generali esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale ed uno di parte corrente, le cui dotazioni sono determinate dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al commaaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 13-ter.tolto: 1. Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle attivita' di valorizzazione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del presente comma. Alla ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o piu' decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze. 13-ter.3. Ai proventi di cui al comma 13-ter.2 non si applica l'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed essi sono riassegnati allo stato di previsione del Ministero della difesa integralmente nella misura percentuale di cui al citato comma 13-ter.2. Gli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e di cui ai commi da 6 a 8 nonche' alle procedure di cui ai commi 436, 437 e 438 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e alle altre procedure di dismissioni previste dalle norme vigenti ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco. Gli immobili individuati sono stimati a cura ell'Agenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. L'elenco degli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter e' sottoposto al Ministro per i beni e le attivita' culturali, il quale, nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di individuazione, provvede, attraverso le competenti soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dandone comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia del demanio apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli immobili.aggiunto: 3.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 13-quater.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 13-quinquies.COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296aggiunto: . 13-sexies. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2003-09-30;269~art27 · fonte del testo

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