Art. 3-bis — Assunzione di informazioni utili alla notifica dei verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada
All'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria".
Testo vigente dal 10 agosto 2005
