Art. 2-quinquies — Trasferimenti ai comuni di beni immobili compresi nelle saline
I beni immobili compresi nelle saline gia' in uso all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e all'Ente tabacchi italiani, non piu' necessari, in tutto o in parte, alla produzione del sale, costituiscono aree prioritarie di reperimento di riserve naturali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante la disciplina delle aree protette. I provvedimenti istitutivi delle aree protette e gli atti di concessione concernenti beni compresi nei predetti territori sono emanati di concerto con il Ministro delle finanze. Tali concessioni possono essere rilasciate, anche a titolo gratuito ((e per la durata prevista dal comma 2-bis dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296,)) a favore delle regioni o degli enti locali nel cui territorio ricadono i predetti beni ((, con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico dei medesimi enti)). ((La disciplina riferita alla durata di cui al terzo periodo si applica anche ai contratti in essere alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni)). I beni immobili di cui al presente comma, in quanto non destinabili a riserva naturale, sono trasferiti, a titolo gratuito, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, ai comuni sul cui territorio i medesimi insistono. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 ottobre 2001, n. 383
2La L. 18 ottobre 2001, n. 383 ha disposto (con l'art. 12, comma 5) che il presente articolo si interpreta nel senso che le relative disposizioni si applicano a tutti i beni immobili compresi nelle saline gia' in uso dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Ente tabacchi italiani, non destinati, alla data di entrata in vigore della L. n. 26 del 2001, a riserva naturale.
Testo vigente dal 1 marzo 2020
