Art. 2-quater — Indice nazionale delle anagrafi e carta d'identità elettronica
All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: "E' istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica sentiti l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e' adottato il regolamento per la gestione dell'INA". All'utilizzazione della quota del fondo di cui all'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, destinata alla realizzazione del piano di informatizzazione delle amministrazioni locali regionali e centrali del 22 giugno 2000, come approvato dal Comitato dei Ministri per la societa' dell'informazione, e prioritariamente alla realizzazione del sistema di accesso ed interscambio anagrafico e dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA), nonche' alla sperimentazione della carta d'identita' elettronica, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in deroga a quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 103. Gli oneri derivanti, per l'anno 2001, dall'attuazione del comma 2 sono imputati, relativamente al sistema di accesso ed interscambio anagrafico, all'INA ed alla carta d'identita' elettronica e all'unita' previsionale di base 3.2.1.4., concernente i progetti finalizzati, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, cui affluiranno i relativi fondi secondo le procedure di cui al comma 2.
Testo vigente dal 2 marzo 2001
