[1]Oggetto del monopolio.

[2]La estrazione del sale dall'acqua del mare, dalle sorgenti saline, dalle miniere, la produzione del sale in qualunque altro modo, la. raccolta, l'introduzione e la vendita del sale sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio del Regno, fatta eccezione per la Sicilia, per la Sardegna e per le isole minori ad esse adiacenti, per la provincia di Zara e per i comuni di Livigno e di Campione d'Italia. 11 14

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 9 marzo 1961, n. 390

11

Il D.P.R. 9 marzo 1961, n. 390 ha disposto (con l'art. 1) che "In deroga alle disposizioni dell'art. 1 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e' ammessa l'introduzione in Italia di sale proveniente dagli Stati Membri della Comunita' Economica Europea nel limite di un contingente annuale pari al 5% della produzione nazionale, previo nulla osta dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato quando trattasi di quantitativi eccedenti i cinque chilogrammi".

D.P.R. 30 dicembre 1969, n. 1131

14

Il D.P.R. 30 dicembre 1969, n. 1131 ha disposto (con l'art. 1) che "In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1952, n. 907, e' ammessa l'introduzione, nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, di sale proveniente dagli Stati membri della Comunita' economica europea, nonche' dalla Sicilia e dalla Sardegna, previo nulla osta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato quando trattasi di quantitativi eccedenti i 5 chilogrammi".

Testo vigente dal 26 febbraio 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 febbraio 1970

Confronto con la versione in vigore dal 10 giugno 1961 al 26 febbraio 1970.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 30 dicembre 1969, n. 1131

    Il D.P.R. 30 dicembre 1969, n. 1131 ha disposto (con l'art. 1) che "In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1952, n. 907, e' ammessa l'introduzione, nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, di sale proveniente dagli Stati membri della Comunita' economica europea, nonche' dalla Sicilia e dalla Sardegna, previo nulla osta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato quando trattasi di quantitativi eccedenti i 5 chilogrammi".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art1 · fonte del testo

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