Art. 8-bis — Disposizioni urgenti per la messa in sicurezza dei ponti
((All'articolo 7, comma 4-duodecies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: "30 giugno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2026")).
Testo vigente dal 10 maggio 2026
