Art. 10 — Presidenza dei consigli provinciali e convocazione dei consigli comunali e provinciali
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662
Testo vigente dal 5 agosto 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662
Testo vigente dal 5 agosto 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 5 giugno 1996 al 5 agosto 1996. 278 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: Nell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81, fra le parole: "il consiglio sia" e la parola: "presieduto" sono inserite le seguenti: "convocato e". Nella legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo l'articolo 9, e' inserito il seguente: "Art. 9-bis (Presidenza dei consigli provinciali). - 1. Il consiglio provinciale e' convocato e presieduto dal presidente della provincia o, se previsto dalla legge o dallo statuto, dal presidente eletto dall'assemblea. 2. La prima seduta e' convocata dal presidente della provincia ed e' dallo stesso presieduta fino all'elezione del presidente dell'assemblea, ove previsto dalla legge o dallo statuto. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto, se previsto dalla legge o dallo statuto, per la comunicazione dei componenti della giunta e per la discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142". Nell'articolo 31, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, dopo la parola: "comunale" sono inserite le seguenti: "o provinciale"; dopo le parole: "il sindaco" sono inserite le seguenti: "o il presidente della provincia". Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, dopo le parole: "e' previsto" sono inserite le seguenti: "dalla legge o dallo statuto". Ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali dei comuni capoluoghi di provincia o comunque superiori ai 50.000 abitanti si applicano le norme in materia di aspettative, permessi ed indennita' stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli assessori di province o comuni delle stesse classi demografiche, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-06-03;309~art10 · fonte del testo
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