Art. 6 — Composizione e attribuzione dei consigli di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali
DECRETO DECADUTO;I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662
Testo vigente dal 2 luglio 1996
DECRETO DECADUTO;I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662
Testo vigente dal 2 luglio 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 2 maggio 1996 al 2 luglio 1996. 298 parole tolte, 16 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I consigli centrali di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali, nelle composizioni previste dagli articoli 5 e 15 della legge 9 agosto 1954, n. 748, e dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono integrati da due sindaci di comuni sedi di segreteria generale o da due presidenti di province e da un segretario generale, designati, rispettivamente, dall'ANCI, dall'UPI e dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I consigli provinciali di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali, nella composizione prevista dall'articolo 4 della legge 11 novembre 1975, n. 587, sono integrati da un presidente di provincia e da un segretario generale, designati rispettivamente, dall'UPI e dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Ferme restando le competenze previste dalle disposizioni di legge vigenti, al consiglio centrale di amministrazione spettano altresi':
tolto: a) la definizione dei criteri generali per la valutazione di titoli per i concorsi a singole sedi di segreteria comunale di classe 3a e di segreteria generale di 2a e 1a classe, secondo parametri che, tenendo conto dell'anzianita' di servizio, privilegino i titoli di studio e di professionalita';
tolto: b) la determinazione dei criteri per il conferimento degli incarichi di reggenza e supplenza cui devono attenersi nella definizione dei criteri di loro competenza i consigli provinciali di amministrazione;
tolto: c) la definizione dei criteri e dei parametri di valutazione per l'attribuzione, da parte dei consigli provinciali di amministrazione, dei giudizi complessivi annuali per i segretari comunali e provinciali, cosi' come previsti dall'articolo 7. Ferme restando le competenze previste dalle disposizioni di legge vigenti, ai consigli provinciali di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali spetta, altresi', l'attribuzione dei giudizi complessivi annuali ai segretari comunali e provinciali, cosi' come previsti dall'articolo 7.aggiunto: DECRETO DECADUTO;I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-04-29;235~art6 · fonte del testo
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