Art. 1-bis — Snellimento dei procedimenti
(( Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo disciplina le procedure ed i termini dell'utilizzazione delle risorse assegnate dall'Unione europea per l'attuazione degli interventi comunitari da parte delle amministrazioni interessate, nonche' della riprogrammazione degli interventi non realizzati dalle stesse nei termini prestabiliti. Gli schemi di regolamento di cui al comma 1 sono trasmessi contemporaneamente alle commissioni parlamentari, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed al Consiglio di Stato, che esprimono il rispettivo parere entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorso del termine, il regolamento e' adottato anche in assenza del suddetto parere.
Testo vigente dal 20 febbraio 1997
