Al fine di consentire alle amministrazioni centrali dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea all'Italia, il Fondo di rotazione istituito dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, con riferimento agli interventi di politica comunitaria finanziati dai Fondi strutturali, la quota di saldo del contributo comunitario relativa all'ultima annaulita' del programma e di quello nazionale a proprio carico, previo rilascio da parte dei beneficiari privati di apposita garanzia fidejussoria in favore delle suddette amministrazioni centrali dello Stato prestata da istituti di credito o primarie compagnie di assicurazione o intermediari finanziari con oneri a totale carico dei detti beneficiari, in base allo schema approvato con decreto del Ministro del tesoro in data 20 novembre 1996. Per le erogazioni di cui al comma 1 il predetto Fondo di rotazione interviene nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie. Le somme anticipate dallo stesso Fondo di rotazione per conto dell'Unione europea sono recuperate sugli accrediti che saranno disposti dall'Unione stessa a titolo di saldo dei programmi di cui al comma 1, a seguito della presentazione ai servizi della Commissione di apposita rendicontazione da parte delle amministrazioni competenti. Per gli eventuali mancati o parziali rientri delle somme anticipate dal fondo di rotazione, a causa del non riconoscimento della spesa da parte dell'Unione europea, saranno attivate, dalle amministrazioni centrali responsabili, le necessarie azioni di recupero ai fini del reintegro delle disponibilita' del Fondo stesso. Eventuali maggiori o minori rimborsi, per effetto delle differenze di cambio, restano imputati alle disponibilita' del richiamato Fondo di rotazione. Per i programmi in scadenza al 31 dicembre 1996, la garanzia fidejussoria e' rilasciata entro la data del 28 febbraio 1997, pena la revoca del contributo. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 marzo 1998, n. 73

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La L. 31 marzo 1998, n. 73 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il termine del 28 febbraio 1997 previsto dal comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 644, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1997, n. 24, e' prorogato al 31 agosto 1997.

Testo vigente dal 8 aprile 1998

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 8 aprile 1998

Confronto con la versione in vigore dal 20 febbraio 1997 al 8 aprile 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 marzo 1998, n. 73

    La L. 31 marzo 1998, n. 73 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il termine del 28 febbraio 1997 previsto dal comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 644, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1997, n. 24, e' prorogato al 31 agosto 1997.

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urn:nir:stato:decreto.legge:1996-12-20;644~art1 · fonte del testo