Art. 21-bis — Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio
All'articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la previsione che gli enti possano impegnare solo spese correnti si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, gia' autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonche' dal bilancio di previsione finanziario ai sensi dell'articolo 164, comma 2, del medesimo testo unico. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilita' finanziaria di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gia' autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al ((31 dicembre)) dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio.
Testo vigente dal 9 ottobre 2024
