Art. 22 — Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti
Le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative di cui agli articoli 194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, agli enti locali ((di cui all'articolo 114 della Costituzione, tenendo conto in particolare del principio di adeguatezza)). La medesima legge disciplina i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione, il supporto tecnico-amministrativo agli enti cui sono trasferite le funzioni((e l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione)) in caso di verificata inerzia nell'esercizio delle medesime. Sono fatte salve le disposizioni regionali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che hanno trasferito le funzioni amministrative predette.
Testo vigente dal 10 ottobre 2023
