Art. 10-bis — Sanzioni in materia di riproduzione animale
1. Al fine di adeguare il sistema sanzionatorio previsto in materia di riproduzione animale agli obblighi e ai requisiti stabiliti a carico degli operatori dalle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 52 del 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 3, le parole: "dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403," sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa vigente" e le parole: "dagli articoli 18 e 30 del citato decreto 19 luglio 2000, n. 403" sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa vigente";
- b)al comma 5, le parole: "dell'articolo 40 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403," sono sostituite dalle seguenti: "delle disposizioni vigenti";
- c)al comma 6, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: "a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 774,86 euro a 4.648,11 euro, nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di autorizzazioni, di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta, di requisiti e obblighi delle stazioni di inseminazione artificiale di equidi, di requisiti e obblighi di centri di produzione dello sperma e di stoccaggio di materiale germinale, di recapiti, di gruppi di raccolta di embrioni e di centri di produzione di embrioni, di flusso di informazioni relative ai dati degli interventi fecondativi o di impianto embrionale nonche' di autocontrollo di qualita' del materiale germinale e di qualita' del seme bovino e bufalino;
- b)la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,23 euro a 1.549,37 euro nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di pratica di inseminazione artificiale nonche' del relativo flusso di informazioni da parte di medici veterinari ed operatori pratici"
Testo vigente dal 17 dicembre 2023
