Art. 11 — Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, in materia di sanzioni amministrative

Dopo il comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, e' inserito il seguente: «1-bis. Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 non e' dovuto nelle ipotesi in cui il proprietario, il detentore o l'operatore di un animale da compagnia adempia volontariamente all'obbligo di identificazione previsto all'articolo 16, comma 1, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata».

Testo vigente dal 16 giugno 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2025-06-06;82~art11 · fonte del testo

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