Art. 6 — Disposizioni di coordinamento e altre disposizioni

[1]L'articolo 114 del Testo unico delle leggi sugli istituti di emissione, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni e' sostituito dal seguente:

[2]"Art. 114. (( (...)))

[3]1. La ((...)) Banca d'Italia deve informare volta per volta, e in tempo utile, il Ministro dell'Economia e delle Finanze del giorno e dell'ora fissati per la convocazione dell'assemblea generale dei partecipanti e per le adunanze del Consiglio superiore, inviando contemporaneamente un elenco degli affari da trattarsi. 2. Alle sedute dell'assemblea e del Consiglio superiore assiste un rappresentante del Governo, o, in sua vece, un funzionario a cio' delegato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.". Sono o restano abrogati l'articolo 115 del Testo unico delle leggi sugli istituti di emissione, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni e gli articoli 20, 21 e 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691. ((Sono abrogati)) il comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 e il comma 10 dell'articolo 19, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Lo Statuto della Banca d'Italia e' adattato, con le modalita' stabilite all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo, tenendo conto in particolare dei seguenti principi:

  • a)siano mantenuti adeguati presidi patrimoniali alla rischiosita', in coerenza con gli orientamenti del SEBC;
  • b)sia precisato che i diritti patrimoniali dei partecipanti sono limitati a quanto previsto all'articolo 4, commi 2 e 3;
  • c)anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a ((trentasei mesi)) durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto ma sono riconosciuti i relativi dividendi;
  • d)venga abrogata la clausola di gradimento alla cessione delle quote, che puo' avvenire solo fra investitori appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4, comma 4, ((ferma restando la verifica, da parte del Consiglio superiore della Banca d'Italia, del rispetto dei limiti di partecipazione al capitale, nonche' della ricorrenza dei requisiti di onorabilita' in capo agli esponenti e alla compagine sociale dei soggetti acquirenti, con riferimento ai rispettivi ordinamenti di appartenenza. Ove tali requisiti non fossero soddisfatti, il Consiglio annulla la cessione delle quote)). ((6. A partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, i partecipanti al capitale della Banca d'Italia iscrivono le quote di cui all'articolo 4, comma 2, nel comparto delle attivita' finanziarie detenute per la negoziazione, ai medesimi valori. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38)) (( La Banca d'Italia e' autorizzata a procedere alla dematerializzazione delle quote di partecipazione al proprio capitale. Il trasferimento delle quote ha luogo, previa verifica del rispetto dei requisiti di cui al comma 5, lettera d), mediante scritturazione sui conti aperti dalla Banca d'Italia a nome dei partecipanti. Si applicano l'articolo 2355, quinto comma, del codice civile e, in quanto compatibili con le disposizioni del presente comma e dello Statuto della Banca d'Italia, le disposizioni di cui al titolo II, capo II, della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 6-ter. Lo Statuto della Banca d'Italia, deliberato dall'assemblea straordinaria del 23 dicembre 2013 e approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2013, entra in vigore il 31 dicembre 2013 e il bilancio per l'anno 2013 della stessa Banca e' redatto secondo le relative disposizioni))

Testo vigente dal 30 gennaio 2014

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 108/2023

    Questione infondata
    1 giugno 2023

    Il fenomeno della reviviscenza delle norme è circoscritto a casi tassativi, corrispondenti alle ipotesi di annullamento di norme meramente abrogatrici di altre disposizioni, di annullamento di una disposizione legislativa per vizio procedurale e di declaratoria di illegittimità costituzionale di singole parole di una disposizione. ( Precedenti: S. 8/2022 - mass. 44474; S. 220/2021 - mass. 44293; S. 95/2020; S. 106/2018 - mass.40747; S. 10/2018 - mass. 39714; S. 218/2015; S. 148/2016; S. 23/2016; S. 32/2014; S. 58/2006; O. 184/2017 - mass. 39996 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste, sez. seconda, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 53 Cost. dell'art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del 2013, come conv., in combinato disposto con l'art. 1, comma 148, della legge n. 147 del 2013, nella versione originaria, che, a seguito dell'aumento di capitale della Banca d'Italia, ai maggiori valori iscritti nel bilancio dei partecipanti, relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2013, prevedeva l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali, da versarsi in tre soluzioni, pari al 12% del valore nominale delle quote di nuova emissione, al netto del valore fiscalmente riconosciuto. L'art. 4, comma 12, del d.l. n. 66 del 2014, come conv., non ha disposto la mera abrogazione del comma 148, ma ne ha integralmente sostituito il contenuto, sicché l'eventuale annullamento della disposizione risultante dalla sostituzione non produrrebbe l'effetto di far tornare in vita quella precedente, per cui il giudice a quo non sarebbe comunque chiamato a farne applicazione).

    Art. 6 Disposizioni urgenti · Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 30 gennaio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 3 dicembre 2013 al 30 gennaio 2014. 31 parole tolte, 222 parole aggiunte in 4 capoversi.

"Art. 114. (tolto: Rappresentante del Governoaggiunto: ...)

1. La tolto: direzione generale dellaaggiunto: ... Banca d'Italia deve informare volta per volta, e in tempo utile, il Ministro … 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691. tolto: E' abrogato aggiunto: Sono abrogati il comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 …

… capitale di cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a tolto: 24 aggiunto: trentasei mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto ma sono riconosciuti i relativi dividendi;

d) venga abrogata la clausola di gradimento alla cessione delle quote, che puo' avvenire solo fra investitori appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4, comma 4, ferma restando la verifica tolto: delaggiunto: , da parte del Consiglio superiore della Banca d'Italia, del rispetto dei limiti tolto: partecipativi aggiunto: di partecipazione al capitale, nonche' della ricorrenza dei requisiti di onorabilita' in capo agli esponenti e alla compagine sociale dei soggetti acquirenti, con riferimento ai rispettivi ordinamenti di appartenenza. Ove tali requisiti non fossero soddisfatti, il Consiglio annulla la cessione delle quote. 6. A partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, i partecipanti al capitale della Banca d'Italia tolto: trasferiscono le quote, ove gia' non incluse aggiunto: iscrivono le quote di cui all'articolo 4, comma 2, nel comparto delle attivita' finanziarie detenute per la negoziazione, ai medesimi valori tolto: di iscrizione del comparto di provenienza. Salvo quanto disposto al periodo precedente, restanoaggiunto: . Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38tolto: . aggiunto: La Banca d'Italia e' autorizzata a procedere alla dematerializzazione delle quote di partecipazione al proprio capitale. Il trasferimento delle quote ha luogo, previa verifica del rispetto dei requisiti di cui al comma 5, lettera d), mediante scritturazione sui conti aperti dalla Banca d'Italia a nome dei partecipanti. Si applicano l'articolo 2355, quinto comma, del codice civile e, in quanto compatibili con le disposizioni del presente comma e dello Statuto della Banca d'Italia, le disposizioni di cui al titolo II, capo II, della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 6-ter. Lo Statuto della Banca d'Italia, deliberato dall'assemblea straordinaria del 23 dicembre 2013 e approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2013, entra in vigore il 31 dicembre 2013 e il bilancio per l'anno 2013 della stessa Banca e' redatto secondo le relative disposizioni

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2013-11-30;133~art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari