Art. 2 — Regime IVA per le cessioni di contratti di sportivi professionisti, per i trasporti pubblici, per le università e gli enti di ricerca
Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)nell'articolo 7, quarto comma, lettera d), contenente disposizioni relative alla territorialita' dell'imposta, dopo le parole "e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle," sono inserite le seguenti: "nonche' le cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti,";
- b)nell'articolo 10, primo comma, concernente le operazioni esenti dall'imposta, il numero 14) e' sostituito dal seguente: "14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, (( fluviale e lagunare.)) Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;";
- b-bis)all'articolo 19-ter, terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: "comuni e loro consorzi," sono inserite le seguenti: "universita' ed enti di ricerca,"
Testo vigente dal 30 novembre 1997
