Art. 4 — Trattamento tributario delle plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni

Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto - legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e' sostituito dal seguente: "3. Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 15 per cento sulla plusvalenza risultante dall'applicazione della percentuale del 14 per cento sul corrispettivo pattuito.". La lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituita dalla seguente: " c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali nonche' di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o i titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2, al 5 o al 10 per cento, secondo che si tratti di azioni negoziate in mercati regolamentati, altre azioni o di partecipazioni non azionarie. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche' nei confronti di soggetti diversi: si considerano cedute per prime le partecipazioni, i diritti o i titoli acquisiti in data piu' recente. Sono escluse le partecipazioni, i diritti o i titoli acquisiti per successioni;". 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

con decorrenza dal 1 ottobre 1997

La legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 21, comma 23) che "La disposizione prevista all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 ottobre 1997".

Testo vigente dal 1 gennaio 1998

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 99/2000

    Parametro
    13 aprile 2000

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 29 settembre 1997 n. 328 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410), in relazione agli artt. 1, 2, comma 1, lettera a), b), 4, comma 1 e 6-bis, sollevata in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale della Regione Siciliana e all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, in quanto il ricorso della Regione Siciliana avverso tale disposizione è stato depositato oltre il termine di dieci giorni, stabilito a pena di decadenza, dalla notificazione.

    Art. 7 Disposizioni tributarie urgenti · Art. 1 Disposizioni tributarie urgenti · Art. 2 Disposizioni tributarie urgenti · Art. 4 Disposizioni tributarie urgenti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 30 settembre 1997 al 1 gennaio 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • La legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 21, comma 23) che "La disposizione prevista all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 ottobre 1997".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1997-09-29;328~art4 · fonte del testo

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