I processi concernenti i tributi erariali soppressi con provvedimenti emanati in attuazione della delega legislativa prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, pendenti dinanzi alle commissioni tributarie e all'amministrazione finanziaria alla data di entrata in vigore della presente legge, si estinguono e la controversia si intende definita sulla base dell'ultima decisione di merito ovvero, in mancanza, dell'accertamento dell'ufficio tributario, con riduzione del 10 per cento del tributo, risultante dovuto e senza applicazione di sanzioni ed interessi. Non si fa luogo a rimborso di somme gia' pagate e il tributo risultante dovuto non puo' essere inferiore a quello corrispondente ai valori dichiarati. L'estinzione del processo, dichiarata con ordinanza del presidente della Commissione tributaria o della sezione, per i ricorsi gia' assegnati, e' comunicata alle parti a cura della segreteria e diviene definitiva, ove entro il termine di sessanta giorni, non venga richiesta da una delle parti la riassunzione del giudizio con formale istanza notificata alla controparte. L'istanza dell'ufficio tributario deve recare, a pena di inammissibilita', il visto dell'ispettorato compartimentale, compentente. Per le controversie pendenti dinanzi all'amministrazione finanziaria, l'estinzione e' dichiarata dall'intendente di finanza.

Testo vigente dal 31 dicembre 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-12-29;408~art15 · fonte del testo

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