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Tributario
Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta
Legge 29 dicembre 1990, n. 408
Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonche' disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie
- Aggiornato al
- 26 marzo 1998
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- Art. 1Le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a resonsabilita'…
- Art. 2La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio e rendiconto relativo all'esercizio…
- Art. 3Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio e' dovuta un'imposta sostitutiva…
- Art. 4Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 1 e 2…
- Art. 5Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano, per i beni di cui all'articolo 1…
- Art. 6In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 2 o dell'articolo 4, gli…
- Art. 7Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro…
- Art. 8Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, ad esclusione di quelli per i quali e'…
- Art. 9Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi…
- Art. 10E' consentito all'amministrazione finanziaria disconoscere i vantaggi tributari…
- Art. 11I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, anche mediante…
- Art. 12Entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 dovranno essere emanate le…
- Art. 13All'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle disposizioni concernenti…
- Art. 14Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le…
- Art. 15I processi concernenti i tributi erariali soppressi con provvedimenti emanati in…
- Art. 16Le pene pecuniarie dovute per l'inosservanza delle disposizioni relative ai tributi…
- Art. 17Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1992 uno o piu' decreti…
- Art. 18Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1992, uno o piu' decreti…
- Art. 19Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1992, uno o piu' decreti…
- Art. 20Il Ministro delle finanze e' autorizzato per un triennio dalla data di entrata in vigore…
- Art. 21All'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre…
- Art. 22La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
