Art. 7-ter — Norme applicabili
Articolo abrogato dal d.lgs. 5 novembre 2021, n. 190.
Abrogato dal 1 dicembre 2021
Articolo abrogato dal d.lgs. 5 novembre 2021, n. 190.
Abrogato dal 1 dicembre 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 18 dicembre 2010 al 1 dicembre 2021. 125 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Alla costituzione di patrimoni destinati aventi ad oggetto i crediti ed i titoli di cui all'articolo 7-bis, comma 1, e alla destinazione dei relativi proventi, effettuate ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile, per garantire i diritti dei portatori delle obbligazioni emesse da banche di cui all'articolo 7-bis, comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 5 e 6. 1-bis. Ai soggetti cessionari di cui all'articolo 7-bis si applicano, nei limiti stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze con regolamento emanato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni previste per gli intermediari finanziari dal Titolo V° del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2021, N. 190
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190
Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "Alle obbligazioni bancarie garantite emesse prima della data di applicazione indicata al comma 2 si applicano gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater della legge 30 aprile 1999, n. 130, nella versione precedente alle modifiche apportate con il presente decreto legislativo, e le relative disposizioni di attuazione".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1999-04-30;130~art7ter · fonte del testo
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