Art. 7-bis — Obbligazioni bancarie garantite
Articolo abrogato dal d.lgs. 5 novembre 2021, n. 190.
Abrogato dal 1 dicembre 2021
Articolo abrogato dal d.lgs. 5 novembre 2021, n. 190.
Abrogato dal 1 dicembre 2021
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5 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2019 al 1 dicembre 2021. 615 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 2-bis, 2-ter e e 3, all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 2, si applicano, salvo quanto specificato ai commi 2 e 3 del presente articolo, alle operazioni aventi ad oggetto le cessioni di crediti fondiari e ipotecari, di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche individuabili in blocco, nonche' di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche in favore di societa' il cui oggetto esclusivo sia l'acquisto di tali crediti e titoli, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre. I crediti ed i titoli acquistati dalla societa' di cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell'articolo 1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni di cui al comma 1 e delle controparti dei contratti derivati con finalita' di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri contratti accessori, nonche' al pagamento degli altri costi dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti di cui al comma 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo. A tali fini, per portatori di titoli devono intendersi i portatori delle obbligazioni di cui al comma 1. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dalla banca cedente, e' dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonche' comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici. Ai finanziamenti concessi alle societa' di cui al comma 1 e alla garanzia prestata dalle medesime societa' si applica l'articolo 67, quarto comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'articolo 166, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, adotta disposizioni di attuazione del presente articolo aventi ad oggetto, in particolare, il rapporto massimo tra le obbligazioni oggetto di garanzia e le attivita' cedute, la tipologia di tali attivita' e di quelle, dagli equivalenti profili di rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione, nonche' le caratteristiche della garanzia di cui al comma 1. Ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo. Tali disposizioni disciplinano anche i requisiti delle banche emittenti, i criteri che le banche cedenti adottano per la valutazione dei crediti e dei titoli ceduti e le relative modalita' di integrazione, nonche' i controlli che le banche effettuano per il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, anche per il tramite di societa' di revisione allo scopo incaricate. Ogni imposta e tassa e' dovuta considerando le operazioni di cui al comma 1 come non effettuate e i crediti e i titoli che hanno formato oggetto di cessione come iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le cessioni e' pagato un corrispettivo pari all'ultimo valore di iscrizione in bilancio dei crediti e dei titoli, e il finanziamento di cui al comma 1 e' concesso o garantito dalla medesima banca cedente.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2021, N. 190
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190
Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "Alle obbligazioni bancarie garantite emesse prima della data di applicazione indicata al comma 2 si applicano gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater della legge 30 aprile 1999, n. 130, nella versione precedente alle modifiche apportate con il presente decreto legislativo, e le relative disposizioni di attuazione".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1999-04-30;130~art7bis · fonte del testo
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