Art. 7-duodecies — Requisito per la riserva di liquidità

(( La banca emittente assicura in via continuativa, per l'intera durata del programma di emissione, che le attivita' facenti parte del patrimonio separato comprendano una riserva di liquidita' pari almeno al deflusso netto cumulativo massimo di liquidita' dei successivi centottanta giorni. La riserva di liquidita' di cui al comma 1 e' composta dalle seguenti attivita':

  • a)attivita' liquide di elevata qualita' ai sensi del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, adottato a norma dell'articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013, che non siano state emesse dalla banca stessa, dalla sua impresa madre, salvo che quest'ultima sia un organismo del settore pubblico diverso da una banca, da una filiazione della banca emittente o da altra filiazione dell'impresa madre ovvero da una societa' veicolo per la cartolarizzazione con cui la banca ha stretti legami;
  • b)esposizioni con durata originaria pari o inferiore a novanta giorni verso banche che siano classificate nelle classi di merito di credito 1 o 2 oppure depositi a breve termine presso banche che siano classificate nelle classi di merito di credito 1, 2 o 3, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) n. 2160/2019. Le attivita' non garantite indicate al comma 2 non sono incluse nella riserva di liquidita' nel caso in cui intervenga un default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. 4. In caso di programmi di emissione che prevedano l'estensione della scadenza delle obbligazioni ai sensi dell'articolo 7-terdecies, il calcolo del deflusso netto cumulativo massimo di liquidita' e' basato sulla data ultima di scadenza.)) 18
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190

18

Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Le disposizioni del Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata dal presente decreto legislativo, si applicano alle obbligazioni bancarie garantite emesse a partire dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative".

Testo vigente dal 1 dicembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-04-30;130~art7duodecies · fonte del testo

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