L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere, in assicurazione o in riassicurazione, come previsto dall'articolo 1:

  • a)la garanzia dei crediti, per capitale ed interessi, che le imprese nazionali concedono per l'esecuzione di lavoro all'estero, di studi e di progettazioni, nonche' la garanzia relativa ad ogni altra somma inerente all'oggetto del contratto o spettante contrattualmente alle imprese, relativamente ai rischi indicati ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 9) dell'articolo 5;
  • b)la garanzia relativa all'esecuzione di lavori all'estero da parte di imprese nazionali in ordine ai costi sostenuti per lo studio e la progettazione, per le attrezzature ed i macchinari destinati all'allestimento dei cantieri anche se di provenienza estera quando il loro impiego sia richiesto da esigenze tecniche o dalla espressa richiesta del committente estero, e per l'esecuzione di lavori compresi quelli provvisionali, relativamente ai rischi indicati al n. 4) dell'articolo 5;
  • c)la garanzia relativa alle attrezzature, ai macchinari, all'allestimento dei cantieri ed alle opere provvisionali, relativamente al rischio indicato al n. 8) dell'articolo 5;
  • d)la garanzia, nei casi in cui venga convenuta nel contratto la clausola di "prezzo fisso", relativamente al rischio indicato al n. 7) dell'articolo 5;
  • e)la garanzia dei crediti, a medio termine, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per le operazioni previste nella precedente lettera a), relativamente ai rischi di insolvenza dei debitori esteri indicati all'articolo 7. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 maggio 1977, n. 227

1

La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.

Testo vigente dal 11 giugno 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 11 giugno 1977

Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 1967 al 11 giugno 1977.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 maggio 1977, n. 227

    La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-02-28;131~art2 · fonte del testo

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