Indice per libri, titoli e capi
Impresa
Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero
Legge 28 febbraio 1967, n. 131
Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo
- Aggiornato al
- 11 giugno 1977
- Articoli
- 43
- Versioni storiche
- 86
Titolo I — Assicurazione di crediti relativi all'esportazione di merci e servizi nonché ai prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero ed all'esecuzione di lavori all'esteroartt. 1-7
- Art. 1L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere ed a gestire per…
- Art. 2L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere, in assicurazione o…
- Art. 3La garanzia assicurativa, nel caso di lavori all'estero, puo' essere concessa all'impresa…
- Art. 4L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere, in riassicurazione…
- Art. 5Le assicurazioni e le riassicurazioni che 1° Istituto nazionale delle assicurazioni e'…
- Art. 6Nel caso che si verifichi uno degli eventi di cui ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6)…
- Art. 7Le assicurazioni e le riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni e'…
Titolo II — Crediti finanziari - Assistenza ai Paesi in via di sviluppoartt. 8-15
- Art. 8L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere in assicurazione o in…
- Art. 9Nei casi in cui i crediti previsti all'articolo 8 vengano concessi sotto forma di…
- Art. 10Ai fini della concessione della garanzia di cui al n. 6) dell'articolo 5, il mancato…
- Art. 11L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) e' autorizzato…
- Art. 12Il Ministero del commercio con l'estero di concerto con il Ministero del tesoro ed il…
- Art. 13I titoli di credito comunque emessi a fronte delle operazioni di cui agli articoli 8 e 12…
- Art. 14Gli stanziamenti gia' autorizzati con le leggi 31 dicembre 1962, n. 1834, e 10 novembre…
- Art. 15L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere, in assicurazione o…
Titolo III — Finanziamento dei crediti a medio termine relativi alla esportazione di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'esteroartt. 16-22
- Art. 16Il Mediocredito centrale compie, con gli Istituti e le Aziende di credito di cui…
- Art. 17Le operazioni di cui all'articolo 16 possono essere compiute soltanto in corrispondenza…
- Art. 18I riscontri e le anticipazioni di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 2 della legge…
- Art. 19Il Mediocredito centrale provvedera' alle operazioni finanziarie di cui agli articoli 11…
- Art. 20Il Mediocredito centrale puo' effettuare operazioni finanziarie con gli Istituti e le…
- Art. 21Allo scopo di contribuire a coprire la differenza fra il tasso delle operazioni attive…
- Art. 22Si applicano a favore del Mediocredito centrale, per le operazioni di cui alla presente…
Titolo IV — Disposizioni comuniartt. 23-31
- Art. 23L'Istituto nazionale delle assicurazioni terra' una gestione separata e distinta…
- Art. 24Alla gestione tenuta, per conto dello Stato, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni…
- Art. 25Le deliberazioni prese ai sensi dell'articolo 24 sono trasmesse in copia al Ministero del…
- Art. 26L'Istituto nazionale per il commercio estero, d'intesa con l'Istituto nazionale delle…
- Art. 27Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il commercio…
- Art. 28Le garanzie di cui all'articolo 1, lettere a), d) ed f), all'articolo 2, lettere a) ed…
- Art. 29La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata con il procedimento, le modalita' ed i…
- Art. 30Il Ministero del tesoro e il Ministero del commercio con l'estero sono autorizzati a…
- Art. 31I diritti derivanti dall'assicurazione possono essere ceduti, dati in pegno o comunque…
Titolo V — Fondo autonomo presso il Mediocredito centraleartt. 32-35
- Art. 32Presso il Mediocredito centrale e' istituito un Fondo autonomo per la somministrazione di…
- Art. 33Alla gestione del Fondo autonomo di cui all'articolo 32 sovraintende lo stesso Comitato…
- Art. 34A tutti gli atti ed operazioni effettuate dal Mediocredito centrale, in veste di gestore…
- Art. 35I rapporti, nascenti dalle operazioni che il Mediocredito centrale compie in relazione…
Titolo VI — Disposizioni finali e transitorieartt. 36-43
- Art. 36Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, ai sensi dei titoli I…
- Art. 37In caso di liquidazione della gestione di cui all'articolo 23 della presente legge, gli…
- Art. 38Le somme costituite dai versamenti di cui agli articoli 15 e 19 della legge 22 dicembre…
- Art. 39Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti…
- Art. 40I premi di assicurazione e di riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla…
- Art. 41I benefici di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228, sono estesi anche…
- Art. 42Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il tesoro e per…
- Art. 43Le garanzie concesse con deliberazione del Comitato di cui agli articoli 9 della legge 22…
