L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966:

  • a)la garanzia relativa a prodotti nazionali destinati alla vendita, costituiti in deposito all'estero da imprese esportatrici italiane, per i rischi di cui ai numeri 1°) e 2°) del primo comma dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, modificato con l'articolo 2 della legge 3 dicembre 1957, n. 1198;
  • b)la garanzia dei crediti derivanti dalla vendita dei prodotti nazionali, costituiti in deposito all'estero di cui alla precedente lettera a), per i rischi indicati ai numeri 1°), 2°), 3°) e 5°) del primo comma del citato articolo 3;
  • c)la garanzia relativa all'esecuzione da parte di imprese nazionali di lavori all'estero, per i rischi indicati ai numeri 1°), 2°), e 4°) del primo comma del citato articolo 3, in ordine agli oneri derivanti dallo studio e dalla progettazione, dalle attrezzature e dai macchinari per l'allestimento dei cantieri, nonche' dai lavori previsti fino al primo stato di avanzamento;
  • d)la garanzia relativa ai crediti che le imprese nazionali concedono nell'esecuzione di lavori all'estero, per i rischi indicati ai numeri 3°) e 5°) del primo comma del citato articolo 3.

Testo vigente dal 9 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-02-17;68~art1 · fonte del testo

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