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Il Mediocredito centrale provvedera' alle operazioni finanziarie di cui agli articoli 11 e 16 della presente legge a valere sui fondi previsti dall'articolo 1 della legge 1 novembre 1957, n. 1087, dall'articolo 1 della legge 3 dicembre 1957, n. 1196, dall'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265 e dall'articolo 1 della legge 5 luglio 1964, n. 619. Il Fondo di dotazione del Mediocredito centrale di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e' aumentato di lire italiane 30 miliardi, mediante trasferimento allo stesso fondo di egual somma, tratta dalla dotazione di lire italiane 35 miliardi prevista dal secondo comma dell'articolo 25 della legge 5 luglio 1961, n. 635. In applicazione delle disposizioni del comma precedente, il Fondo autonomo istituito presso il Mediocredito centrale dall'articolo 25 della legge 5 luglio 1961, n. 635, versera' al bilancio dell'entrata dello Stato la somma di lire italiane 20 miliardi. Corrispondentemente, la stessa somma sara' versata al Mediocredito centrale, in aumento del proprio Fondo di dotazione. La somma di 10 miliardi di lire che, a norma della disposizione del secondo comma dell'articolo 25 della stessa legge n. 635 del 5 luglio 1961, dovrebbe essere versata al Fondo autonomo predetto, quale completamento della dotazione, sara' corrisposta al Mediocredito centrale, nell'esercizio 1967, a completamento dell'aumento stabilito dal secondo comma del presente articolo.

Testo in vigore dal 30 marzo 1967 al 11 giugno 1977

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