Il Mediocredito centrale provvedera' alle operazioni finanziarie di cui agli articoli 11 e 16 della presente legge a valere sui fondi previsti dall'articolo 1 della legge 1 novembre 1957, n. 1087, dall'articolo 1 della legge 3 dicembre 1957, n. 1196, dall'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265 e dall'articolo 1 della legge 5 luglio 1964, n. 619. Il Fondo di dotazione del Mediocredito centrale di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e' aumentato di lire italiane 30 miliardi, mediante trasferimento allo stesso fondo di egual somma, tratta dalla dotazione di lire italiane 35 miliardi prevista dal secondo comma dell'articolo 25 della legge 5 luglio 1961, n. 635. In applicazione delle disposizioni del comma precedente, il Fondo autonomo istituito presso il Mediocredito centrale dall'articolo 25 della legge 5 luglio 1961, n. 635, versera' al bilancio dell'entrata dello Stato la somma di lire italiane 20 miliardi. Corrispondentemente, la stessa somma sara' versata al Mediocredito centrale, in aumento del proprio Fondo di dotazione. La somma di 10 miliardi di lire che, a norma della disposizione del secondo comma dell'articolo 25 della stessa legge n. 635 del 5 luglio 1961, dovrebbe essere versata al Fondo autonomo predetto, quale completamento della dotazione, sara' corrisposta al Mediocredito centrale, nell'esercizio 1967, a completamento dell'aumento stabilito dal secondo comma del presente articolo. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 maggio 1977, n. 227

1

La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.

Testo vigente dal 11 giugno 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 11 giugno 1977

Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 1967 al 11 giugno 1977.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 maggio 1977, n. 227

    La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-02-28;131~art19 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari