La quota di garanzia di cui alla lettera c) del precedente articolo 1, non puo' superare il 25 per cento dell'ammontare del contratto; la sua durata non puo' superare i tre anni dall'inizio dell'esecuzione dei lavori. La quota di garanzia di cui alla lettera d) del precedente articolo 1 non puo' superare il 30 per cento dell'ammontare del contratto: la sua durata non puo' superare i quattro anni dall'inizio dell'esecuzione dei lavori. Su proposta del Comitato, di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, il Ministero del tesoro, sentito i Ministeri del commercio con l'estero e dell'industria e commercio, puo' consentire l'ammissione alla garanzia statale, secondo quanto previsto alla lettera c) del precedente articolo 1, di lavori all'estero, la cui durata di esecuzione oltrepassi i tre anni. Puo', altresi', consentire l'ammissione alla garanzia statale, secondo quanto previsto alla lettera d) del precedente articolo 1, di crediti la cui durata oltrepassi i quattro anni dall'inizio dell'esecuzione dei lavori. Ove si tratti di contratti di sola progettazione, e committente sia uno Stato o un ente pubblico estero, le quote assicurabili per le garanzie di cui ai precedenti commi non possono superare il 65 per cento. La durata delle medesime garanzie non puo' superare i due anni, con decorrenza dalla firma del contratto. Con le modalita' previste dal precedente comma, possono essere ammessi alla garanzia statale contratti che prevedano una durata di esecuzione superiore ai due anni o crediti dilazionati oltre i due anni. Per le imprese nazionali che all'entrata in vigore della presente legge abbiano gia' iniziato l'esecuzione dei lavori all'estero, la garanzia relativa ai rischi indicati all'articolo 1, lettera c), e determinata nei modi di cui al primo comma del presente articolo, si estende agli oneri derivanti dalla ulteriore esecuzione dei lavori.

Testo vigente dal 9 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-02-17;68~art3 · fonte del testo

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