((La quota di garanzia assunta in assicurazione ed in riassicurazione, ai sensi dell'art. 1 della, presente legge, dallo Stato e dalle imprese di assicurazione autorizzate non puo' superare, in ogni caso, l'85 per cento del valore del credito concesso dalla impresa esportatrice. Per ogni singolo rischio deve essere, quindi, lasciata a carico dell'esportatore una quota del 15 per cento del valore del credito stesso. Per la garanzia relativa alla clausola del " prezzo fisso " le variazioni di costi contenute nei limiti del 3 per cento devono, essere lasciate a carico dell'esportatore. Variazioni maggiori rientreranno nella garanzia concessa fino ad un massimo del 10 per cento)).

Testo vigente dal 5 gennaio 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 5 gennaio 1958

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1953 al 5 gennaio 1958. 42 parole tolte, 87 parole aggiunte.

aggiunto: La quota di garanzia assunta in assicurazione ed in riassicurazione, ai sensi dell'art. 1 della, presente legge, dallo Stato e dalle imprese di assicurazione autorizzate non puo' superare, in ogni caso, l'85 per cento del valore del credito concesso dalla impresa esportatrice. Per ogni singolo rischio deve essere tolto: lasciata, in ogni caso,aggiunto: , quindi, lasciata a carico dell'esportatore una quota del 15 per cento del valore tolto: complessivo del credito. La quota complessiva di garanzia dello Stato non puo' superare il 70 per cento del valore del credito che da' origine al rischio stesso, qualunque sia la quota assicurata presso le imprese di assicurazione autorizzate aggiunto: del credito stesso. Per la garanzia relativa alla clausola del " prezzo fisso " le variazioni di costi contenute nei limiti del 3 per cento devono, essere lasciate a carico dell'esportatore. Variazioni maggiori rientreranno nella garanzia concessa fino ad un massimo del 10 per cento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-12-22;955~art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari