Indice per libri, titoli e capi
Impresa
Disposizioni sull'assicurazione contro rischi speciali e sul finanziamento di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero e dei crediti derivanti dalla loro vendita
Legge 17 febbraio 1961, n. 68
Disposizioni sull'assicurazione contro rischi speciali e sul finanziamento di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero e dei crediti derivanti dalla loro vendita, nonche' di lavori eseguiti all'estero da imprese nazionali e dei relativi crediti
- Aggiornato al
- 9 marzo 1961
- Articoli
- 7
- Versioni storiche
- 7
- Art. 1L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere e a gestire per conto…
- Art. 2Le garanzie di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 1 possono essere concesse…
- Art. 3La quota di garanzia di cui alla lettera c) del precedente articolo 1, non puo' superare…
- Art. 4Per quanto non previsto nella presente legge, l'assunzione e la gestione (delle garanzie…
- Art. 5Il fondo di garanzia, costituito a norma dell'articolo 15 della legge 22 dicembre 1953…
- Art. 6Alla spesa di cui all'articolo 5 per l'esercizio 1959-60 si fara' fronte a carico dello…
- Art. 7Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della…
